Lo Statuto

STATUTO DEL COMITATO A.N.D.O.S. OGLIO  PO – ODV

ART. 1 – Denominazione
È costituita l’Associazione con denominazione “Comitato A.N.D.O.S. OGLIO PO – ODV” di seguito, in breve, “Comitato”. Il Comitato è finalizzato allo studio, all’informazione, alla sensibilizzazione individuale e sociale in ordine ai problemi connessi alla salute della donna con particolare attenzione ai tumori sulla mammella.
Il Comitato rappresenta organizzazione autonoma locale riconosciuta e affiliata all’”Associazione Nazionale Donne Operate al Seno – A.N.D.O.S.- Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)” in forma abbreviata “A.N.D.O.S. – ONLUS”, e di seguito “A.N.D.O.S. Nazionale”, con la quale coordina le propria attività anche in relazione a quelle di carattere nazionale. La costituzione del Comitato è sottoposta e subordinata al riconoscimento del Consiglio Direttivo Nazionale, previo accertamento della idoneità della struttura e del perseguimento dei fini dell’Associazione Nazionale. Il Comitato è iscritto quale Socio ordinario ad A.N.D.O.S. Nazionale.
ART. 2 – Sede
Il Comitato ha sede legale in Viadana (MN) Via Ospedale Vecchio n. 10; le sedi operative sono nei territori delle Province di Mantova, Cremona, Brescia e Verona.
ART. 3 – Durata
La durata del Comitato è illimitata.
Il Comitato si estingue secondo le modalità previste dall’art. 27 Cod. Civ.:
− nel caso il patrimonio diventi insufficiente al conseguimento degli scopi;
− per le altre cause di cui all’art. 27 Cod. Civ.
ART. 4 – Norme regolamentari
Il Comitato è disciplinato dal presente Statuto, condivide l’art. 4 dello Statuto Nazionale dell’A.N.D.O.S. Nazionale di cui persegue le finalità, è un Ente del Terzo settore e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, e dei principi generali dell’Ordinamento Giuridico. Essi vincolano alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione e costituiscono le regole fondamentali di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.
ART. 5 – Oggetto
Il Comitato non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si propone di:
–    riunire in libera Associazione le persone che hanno subito un intervento al seno insieme a quanti intendono collaborare alla loro assistenza e al loro reinserimento nella società e negli ambiti di lavoro (medici, psicologi, terapisti della riabilitazione, istruttori di ginnastica, nuoto, altri sport, infermieri, volontari, consulenti legali);
–    portare aiuto morale e materiale a tutti coloro presso i quali l’Associazione potrà intervenire anche mediante lo svolgimento di attività di volontariato ed opere di umana solidarietà, assistenza sociale, beneficenza.
Il Comitato, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
– lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
−  lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;
− lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
− lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
− lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
− lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
− lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
− lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
− lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
− lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
In particolare il Comitato si propone di:
–    svolgere attività di formazione, informazione e prevenzione sui problemi attinenti il cancro mammario nei confronti di medici, personale infermieristico, volontari e pazienti affinché possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale e rieducativo;
–    svolgere ogni iniziativa, per proprio conto o congiuntamente con altre istituzioni, valida a favorire sotto il profilo fisico, psicologico, umano e sociale, una completa ripresa della donna operata al seno;
–    organizzare, in collaborazione con le strutture esistenti, una capillare campagna di educazione sanitaria, sociale e di divulgazione a tutti i livelli;
–    promuovere e sviluppare ogni iniziativa che valga a potenziare l’attività dell’Associazione soprattutto nel campo della ricerca e della formazione e aggiornamento professionale.
Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
L’attività del Comitato potrà essere svolta con piena autonomia operativa ed amministrativa esclusivamente nei territori delle Province di Mantova, Cremona, Brescia e Verona, in cui non si possano creare interferenze con altri Comitati A.N.D.O.S.
Il Comitato “A.N.D.O.S. OGLIO PO” di seguito, in breve, “Comitato” potrà, altresì, svolgere le attività indicate nello Statuto al di fuori del territorio sopra individuato, purché l’attività sia effettuata in pieno coordinamento con altri Comitati aderenti ad A.N.D.O.S. Nazionale eventualmente operanti nello stesso territorio, previo assenso del Coordinatore Nazionale o dei suoi delegati.
Collaborazioni con associazioni diverse dalla rete associativa di A.N.D.O.S. Nazionale dovranno ottenere l’approvazione formale del Presidente Nazionale.
ART. 6 – Amministrazione e Patrimonio
Il Comitato trae le proprie risorse economiche da: quote associative e contributi associativi di privati o di enti pubblici; contributi ricevuti da A.N.D.O.S. Nazionale; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato; rendite di beni mobili e immobili pervenuti al Comitato a qualsiasi titolo; fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi; rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata; altre entrate espressamente previste dalla legge. I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo del Comitato stesso.
Il Comitato tiene i libri contabili secondo quanto previsto dalle normative vigenti inerenti gli Enti di Terzo settore.
Al Comitato vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 7 – Associati
Sono soci dell’associazione coloro che intendono ottemperare all’assistenza delle donne portatrici di tumore alla mammella e svolgere eventualmente attività di volontariato per l’assistenza delle donne in generale.
L’ammissione al Comitato è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.
Non possono essere previsti Soci temporanei. La qualità di membro/associato è ad personam e non è quindi trasmissibile a qualsiasi titolo. La quota associativa non è rivalutabile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato.
Il Comitato prevede diverse categorie di soci:
Soci ordinari: Fanno parte di questa categoria i richiedenti persone fisiche o enti che condividono le finalità del Comitato e presentando domanda di ingresso, vengono accettati dal Consiglio Direttivo del Comitato.
Soci sostenitori: Il Consiglio Direttivo può conferire la presente qualifica a chiunque ha sostenuto economicamente l’attività del Comitato condividendone le finalità.
Socio onorario: Questa qualifica è concessa dal Consiglio Direttivo a enti o persone fisiche che attraverso la loro opera abbiamo reso al Comitato particolari servizi o si siano distinti particolarmente per il proprio operato.
La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
È vietato il rapporto associativo temporaneo.
L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto del Comitato, o abbia creato grave pregiudizio al Comitato stesso, ad altri Comitati A.N.D.O.S. o ad A.N.D.O.S. Nazionale può essere escluso dall’organizzazione su deliberazione dell’Assemblea dei soci. Contro questa decisione l’associato potrà entro 60 (sessanta) giorni presentare ricorso al Collegio dei Probiviri di A.N.D.O.S. Nazionale a mezzo lettera raccomandata a.r. e per conoscenza al Presidente del proprio Comitato. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.
ART. 8 – Diritti e doveri dei soci
I Soci hanno diritto di:
− Partecipazione alle assemblee con voto deliberativo;
− Essere eletti alle cariche sociali;
− Partecipare alla vita associativa;
− Esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
I Soci hanno il dovere di:
− rispettare lo statuto e i regolamenti dell’Associazione;
− corrispondere la quota associativa ed eventuali contributi straordinari nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
ART. 9 – Volontari
È previsto il reclutamento per compiti operativi di volontari (donne operate al seno e non e figure professionali) che vengono avviate all’attività del Comitato.
Sono inseriti in un corso di formazione con partecipazione ed incontri di aggiornamento per formazione permanente, tenuto a cura di A.N.D.O.S. Nazionale.
L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.
ART. 10 – Organi
Sono organi dell’organizzazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito).
Ogni carica sociale e ogni prestazione è gratuita.
ART. 11 – Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti al Comitato ed è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Si riunisce una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, su convocazione del Presidente mediante lettera raccomandata, o fax, o posta elettronica, o anche a mezzo stampa, che deve avvenire quindici giorni prima, specificando il giorno, ora e luogo della prima e seconda convocazione. L’Assemblea può riunirsi anche su richiesta motivata di almeno un quinto degli associati.
Compiti dell’Assemblea sono:
− nomina del Consiglio Direttivo;
− nomina del Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito);
− approvazione del rendiconto d’esercizio;
− deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
− decidere sui casi di radiazione o esclusione dei soci;
− deliberare le modifiche del presente statuto o lo scioglimento del Comitato con una maggioranza del 75% degli aventi diritto di voto;
− decidere su ogni materia la cui decisione è stata rinviata all’Assemblea dei soci dal Consiglio Direttivo;
− deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà delle persone aventi diritto a parteciparvi. In seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Sono ammessi al voto i Soci che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) associati.
ART. 12 – Consiglio Direttivo
L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, che può essere composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente il Vice Presidente e il Tesoriere.
Tutti i membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Possono essere candidati a membri del Consiglio Direttivo tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
– compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
– deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
– redigere uno o più regolamenti interni al fine di regolare il corretto funzionamento dell’Associazione;
– predisporre il progetto di rendiconto d’esercizio;
– convocare l’Assemblea dei Soci almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e predisporre l’ordine del giorno;
– nominare fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere;
– esaminare le domande di ammissione dei Soci;
– conferire incarichi o rappresentanze e aprire sedi operative;
– assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.
Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
I membri del Consiglio sono obbligati a partecipare alle riunioni che dovranno essere convocate a mezzo lettera raccomandata, o fax, o e-mail entro 5 (cinque) giorni, ridotti a 24 ore in caso di urgenza. In caso di assenza ingiustificata per almeno tre riunioni anche non consecutive nello stesso mandato è facoltà del Consiglio chiedere la decadenza della carica all’Assemblea dei Soci.
In caso di dimissioni o decadenza di uno o più consiglieri, il Consiglio rimane in carica se il numero dei membri rimasti è almeno cinque. In questo caso è facoltà del Consiglio sostituire per cooptazione i consiglieri uscenti, lasciando alla prima assemblea utile il diritto di ratifica.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
ART. 13 – Elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale
Il Comitato in qualità di Socio Ordinario di A.N.D.O.S. Nazionale può proporre il proprio candidato per le cariche sociali di A.N.D.O.S. Nazionale purché sia maggiorenne di età, appartenga al Consiglio Direttivo del Comitato, e rispetti le modalità e requisiti previsti dal regolamento elettorale.
Il Presidente può delegare alternativamente un altro rappresentante del Consiglio Direttivo del proprio Comitato oppure un Presidente di altro Comitato.
Ogni partecipante all’Assemblea Nazionale non può essere portatore di più di una delega. Non è ammessa la delega per i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale.
ART. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, è costituito da un Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti nominati dall’Assemblea, anche tra i non iscritti al Comitato. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se durante detto periodo venisse a mancare un revisore, subentra il supplente più anziano di età. Esso resta in carica fino alla scadenza del mandato.
ART. 15 – Rappresentanza
La rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale, spetta al Presidente del Comitato.
Il Presidente può nominare procuratori speciali, anche non membri del Comitato, per il compimento di singoli affari, ivi comprese le operazioni bancarie di qualsiasi specie e natura, senza eccezioni, riserve o limitazioni di sorta, stabilendone di volta in volta i poteri.
Il Presidente o in caso di suo impedimento il Vice-Presidente rappresenta l’organizzazione a tutti i livelli ed a tutti gli effetti e cura che tutti gli atti si svolgano nel rispetto della normativa vigente. Il Presidente mantiene i rapporti con il Consiglio Direttivo di A.N.D.O.S. Nazionale e ha il compito di far osservare al proprio Comitato le direttive d’indirizzo ed il coordinamento nazionale di A.N.D.O.S. Nazionale.
ART. 16 – Bilancio
Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il Tesoriere deve presentare il rendiconto dell’esercizio decorso al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito). Tale rendiconto insieme alla relazione illustrativa dello stesso e alla relazione del Collegio dei revisori dei Conti (se istituito) viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci convocata in via ordinaria, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il rendiconto d’esercizio deve essere depositato presso la sede del Comitato e può essere consultato da ogni membro dell’Associazione.
ART. 17 – Collegio dei Probiviri
Per le controversie tra Soci, tra i Soci e il Consiglio Direttivo o tra il Comitato e A.N.D.O.S. Nazionale relative all’applicazione o all’interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti, gli iscritti, ovvero il Comitato rinunciano esplicitamente a adire l’Autorità giudiziaria e si rimettono alle decisioni del Collegio dei Probiviri di A.N.D.O.S. Nazionale che deciderà a maggioranza. Tale decisione sarà inappellabile.
ART. 18 – Scioglimento
Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall’Assemblea straordinaria che provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.
ART. 19 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle normative vigenti in materia, e alle loro eventuali modifiche, ai principi generali dell’ordinamento giuridico e alle norme contenute nello Statuto di A.N.D.O.S. Nazionale.
Art. 20 – Norma sospensiva
L’acronimo “ONLUS” e la dizione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovunque essi riportati nel presente statuto, saranno sostituiti dall’acronimo “ETS” e dalla dizione “Ente di Terzo settore” all’avverarsi degli eventi di cui all’art. 104, commi 2 del D.Lgs. 117/2017 e conseguentemente al fatto che lo statuto di A.N.D.O.S. Nazionale, approvato con clausola sospensiva generale dall’Assemblea nazionale, diventi definitivamente efficace ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
F.to Claudio Pagliari
F.to Giovanna Iorini notaio (L.S.)

 

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